PREAMBOLO
Premesso - affinché se ne serbi memoria - che in data 9 settembre 2002 veniva fondata in Figline Valdarno l’associazione “Il Giardino” per volontà delle associazioni ACAT, AIMC, ASEBA, AUSER, AVO, UISP e della Cooperativa sociale LETTERA OTTO, oltre che su impulso della Amministrazione comunale;
Preso atto che, trascorsi tredici anni, essendo intervenuti alcuni importanti cambiamenti - primo fra tutti, la fusione amministrativa dei comuni di Figline e di Incisa nel comune unico di “Figline e Incisa Valdarno” - , che hanno reso opportuna e necessaria la revisione e la modifica di alcune norme statutarie;
I soci dell’associazione “Il Giardino”, riuniti in assemblea nella seduta del giorno 4 maggio 2015, approvano con voti unanimi le seguente modifiche allo
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE “IL GIARDINO”
Art. 1 – Costituzione e Sede
Ai sensi della legge 266/91 e successive modificazioni, è costituita un’associazione di volontariato denominata “Il Giardino” (di seguito semplicemente “associazione”), la quale persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, civile, culturale.
L’associazione ha sede nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, nel cui territorio svolge la propria attività.
Art. 2 – Principi basilari
L’associazione è apolitica e apartitica e si fonda sui seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese effettive anticipate dall’associato in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi associativi devono essere soci.
Art. 3 – Scopo sociale
L’associazione nasce con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire iniziative e servizi di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo e di informazione, atti a migliorare la qualità della vita delle persone, con particolare riguardo agli strati più deboli della popolazione, per ridurre il disagio e l’emarginazione, accrescere la collaborazione tra generazioni, favorire l’accoglienza e l’integrazione sociale.
Per il raggiungimento di tali scopi, l’associazione si prefigge di:
a) favorire ed attuare momenti di dialogo e collaborazione, su specifici progetti, tra tutte le organizzazioni di volontariato e, in primo luogo, tra quelle iscritte a “Il Giardino”;
b) diffondere una cultura del volontariato e della partecipazione attiva alla vita sociale del territorio, anche attraverso la messa in rete dei soggetti del volontariato sociale operanti sul territorio medesimo e la realizzazione di un adeguato sistema informativo verso i cittadini;
c) contribuire alla qualificazione e allo sviluppo del volontariato, attraverso la promozione di iniziative di formazione;
d) supportare indagini socioeconomiche in collaborazione con altri soggetti, in primo luogo il Comune, per l’osservazione e l’analisi dei bisogni sociali emergenti nella comunità;
e) cooperare con tutti coloro istituzioni, enti, associazioni, circoli, parrocchie, singoli cittadini che hanno interesse al miglioramento della qualità della vita della comunità;
L’associazione potrà compiere altresì ogni altra iniziativa connessa a quelle sopra descritte, purché rientrante negli scopi previsti dal presente statuto.
Per lo svolgimento delle attività, l’associazione potrà avvalersi di sedi, impianti, attrezzature e strutture messe a disposizione da Comuni, enti, associazioni, parrocchie e privati, mediante convenzioni o accordi di collaborazione.
Art. 4 – Soci
I soci dell’associazione si dividono in due categorie: soci collettivi e soci individuali.
Sono soci collettivi le organizzazioni del terzo settore che, alla data di approvazione del presente Statuto, risultano iscritte all’associazione “Il Giardino”, e precisamente: l’AgeValdarno, l’AnteasValdarno, l’Aseba, l’AuserFigline, l’Avo, l’Arciconfraternita della Misericordia, la UispDelegazione di Figline e la Cooperativa sociale Lettera Otto.
Possono essere ammessi, in qualità di soci collettivi, tutti i soggetti del terzo settore, purché operanti sul territorio comunale da non meno di due anni attraverso una solida struttura associativa regolarmente costituita, che non perseguano fini di lucro, che dichiarino di condividere le finalità dell’associazione ed operino attivamente per il loro perseguimento.
Possono diventare soci individuali tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, che si riconoscano nel presente statuto e intendano collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, impegnandosi a tenere un comportamento civile e decoroso e a svolgere attività in armonia con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
I soci manifestano la propria volontà ed esercitano i propri diritti, nel perseguimento degli scopi sociali, attraverso gli organi dell’associazione e con le modalità stabilite nel presente statuto.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, salvo i casi espressamente previsti di incompatibilità.
Art. 5 – Iscrizione dei soci
La richiesta di adesione, sia per gli aspiranti soci collettivi che per quelli individuali, va presentata al presidente dell’associazione. Spetta tuttavia al consiglio direttivo la facoltà di accettare o meno tale richiesta. Il rigetto della domanda di ammissione a socio, sia collettivo che individuale, da parte del consiglio direttivo, dovrà essere motivato.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
La qualità di socio collettivo si acquisisce attraverso la seguente procedura: la domanda di ammissione a socio collettivo dovrà essere presentata a partire dal 1 luglio e fino al 31 dicembre di ogni anno; scaduti detti termini il consiglio direttivo, nella prima riunione utile, vagliata la sussistenza dei requisiti, delibererà in merito all’ammissione a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti, dandone immediata comunicazione al richiedente.
Quanto ai soci individuali, l’ammissione avviene su domanda dell’interessato, la quale può essere presentata in un giorno qualunque dell’anno, senza alcun limite temporale. L’accettazione – o il rigetto della domanda è deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza semplice. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’associazione. L’iscrizione del socio individuale decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.
Art. 6 Quota associativa
L’appartenenza all’associazione in qualità di socio collettivo o individuale comporta l’obbligo di versare una quota associativa annuale.
La misura delle quote annuali di adesione all’associazione è fissata dall’assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo.
Art. 7 – Recessione, decadenza, esclusione dei soci
La qualità di socio collettivo viene meno:
a. per recessione;
b. per decadenza, che si determina quando un socio collettivo perde ogni struttura associativa sul territorio di Figline e Incisa Valdarno e non la ricostituisce entro un anno;
c. per morosità, in caso di mancato pagamento della quota associativa.
La qualità di socio individuale viene meno:
a. per decesso;
b. per recessione;
c. per morosità, in caso di mancato pagamento della quota associativa;
d. per esclusione, deliberata dal consiglio direttivo per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto o del regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all’associazione, e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’associazione.
Contro ogni provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva l’assemblea dei soci nella prima seduta utile.
Art. 8 – Organi
Sono organi dell’associazione:
a. l’assemblea dei soci;
b. il consiglio direttivo;
c. il presidente;
d. il vicepresidente;
e. il collegio dei revisori dei conti;
Art. 9 – L’Assemblea dei soci
L’assemblea è composta da tutti i soci individuali e collettivi, questi ultimi tramite il loro rappresentante legale o suo delegato.
Ogni socio è titolare di un voto.
L’assemblea viene convocata e presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
L’assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro il 30 aprile, per la discussione e approvazione del bilancio di esercizio dell’anno precedente, corredato dalla relazione dei Revisori dei conti, e del bilancio preventivo dell’anno in corso.
In via straordinaria l’assemblea si riunisce su delibera del consiglio direttivo ovvero su domanda motivata, articolata in proposte di discussione, presentata da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
L’assemblea assolve i seguenti compiti:
a. approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
b. approva i bilanci, preventivi e consuntivi, dell’associazione;
c. elegge i rappresentanti dei soci collettivi ed individuali in seno al consiglio direttivo, dopo aver determinato il numero complessivo dei consiglieri, su proposta del consiglio uscente;
d. elegge i revisori dei conti;
e. fissa, su proposta del consiglio direttivo, le quote annuali di adesione all’associazione, sia per i soci collettivi che per quelli individuali;
f. approva il regolamento interno (predisposto dal consiglio direttivo) che disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle attività dell’associazione;
g. decide circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione;
h. decide sui ricorsi presentati avverso le sanzioni comminate dal consiglio direttivo in caso di violazione delle norme contenute nel presente statuto e nel regolamento interno dell’associazione.
i. delibera su tutte quelle materie che verranno preventivamente sottoposte dal consiglio direttivo ovvero da almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
La convocazione dell’assemblea deve essere disposta dal presidente con comunicazione scritta e tramite pubblica affissione muraria sul territorio di Figline e Incisa Valdarno oltre che nei locali dell’associazione, contenente i punti all’ordine del giorno, con preavviso di almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che:
a) per le modifiche statutarie, per le quali occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti;
b) per lo scioglimento dell’associazione, per il quale occorre la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.
Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio presidente.
Il presidente dell’assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della seduta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
Art. 10 – Il Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è costituito da un numero di membri variabile da 13 (tredici) a 31 (trentuno), i quali sono eletti dall’assemblea del soci, con unica votazione segreta e sulla base di due liste diverse, una per l’elezione dei rappresentanti dei soci collettivi, l’altra per l’elezione dei soci individuali.
I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Compete al consiglio direttivo la gestione ordinaria e straordinaria, amministrativa e organizzativa, dell’associazione. Ad esso spetta di:
a. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
b. redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
c. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea;
d. eleggere al proprio interno il presidente e il vicepresidente;
e. nominare il segretario e, su proposta del presidente, il tesoriere;
f. conferire, su proposta del presidente, eventuali altri incarichi operativi, anche attraverso la costituzione di commissioni di lavoro o di gruppi di attività;
g. deliberare sulle domande di nuove adesioni e circa i casi di violazione delle norme statutarie e regolamentari che comportano il richiamo, la sospensione e l’esclusione dei soci;
h. applicare la sospensione o la decadenza nei casi, anche sopravvenuti, di incompatibilità a rivestire cariche sociali nell’associazione, previsti nel presente statuto;
i. pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.
Il consiglio dovrà riunirsi, con comunicazione scritta, oltre che tramite affissione nei locali dell’associazione, contenente i punti all’ordine del giorno, con preavviso di almeno 5 giorni.
Le riunioni sono indette dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.
Il consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti; le delibere sono valide se approvate dalla metà più uno dei presenti, salvo ogni altro caso previsto espressamente dal presente statuto o dal regolamento interno dell’associazione.
In caso di parità prevale il voto del presidente dell’associazione.
Di ogni riunione viene redatto, in apposito registro, il verbale sottoscritto dal presidente o dal vicepresidente, e dal segretario.
Art. 11 – Il Presidente
Al presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il presidente è eletto dal consiglio direttivo e dura in carica 3 anni e comunque sino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Spettano al presidente funzioni di direzione e vigilanza; egli ha il compito di:
a. presiedere il consiglio direttivo nonché l’assemblea dei soci, coordinandone i lavori;
b. curare l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio;
c. coordinare le attività dell’associazione, proponendo al consiglio la costituzione di gruppi di lavoro.
Il presidente è, inoltre, consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all’associazione; egli firma ogni atto autorizzato dal consiglio stesso.
Art. 12 – Il Vice Presidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del presidente.
Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei conti
Ai revisori dei conti spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell’associazione e dei relativi libri, e danno pareri sul bilancio consuntivo; redigono la loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.
I revisori dei conti sono eletti dall’assemblea in numero di tre, scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’associazione, avuto riguardo alla loro competenza; durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Essi eleggono al proprio interno un presidente.
In ogni caso, l’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del consiglio direttivo.
Art. 14 – Cariche sociali
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Il consiglio potrà disporre adeguati rimborsi spese per le prestazioni svolte dai propri membri a favore dell’associazione.
Il consiglio ha facoltà di avvalersi di personale dipendente retribuito a norma di legge, nonché di collaboratori e consulenti per il raggiungimento degli scopi dell’associazione, nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta.
Non possono rivestire cariche sociali, nell’associazione, coloro che abbiano un rapporto di lavoro, o comunque di tipo economico non occasionale, con l’associazione stessa.
A garanzia della assoluta apoliticità dell’associazione, è dichiarata l’incompatibilità a rivestire cariche sociali nell’associazione per i soci che si trovino a ricoprire cariche pubbliche o rilevanti incarichi in formazioni politiche.
E' altresì prevista la sospensione automatica (e l’eventuale successiva decadenza) per chi, rivestendo cariche sociali nell’associazione, si candidi a ricoprire cariche pubbliche o rilevanti incarichi in una formazione politica.
E’ stabilita infine la decadenza per il consigliere che, contravvenendo all’impegno di assolvere responsabilmente e con assiduità il proprio mandato, risulti assente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del consiglio.
L’assenza di cui al comma precedente, da parte del rappresentante di un socio collettivo, non è motivo di automatica esclusione del socio medesimo. In tal caso, tuttavia, lo stesso socio collettivo è tenuto a dichiarare espressamente la volontà di restare socio dell’associazione Il Giardino, ovvero di dimettersi da essa.
In caso di decesso, recessione o decadenza di un consigliere eletto nella lista dei rappresentanti dei soci individuali, viene nominato nel consiglio direttivo il primo dei non eletti della lista medesima o, in caso di parità di voti, il membro più anziano considerato il numero di anni di iscrizione all’associazione o, in caso di ulteriore parità, l’età anagrafica.
Art. 15 – Patrimonio
Il patrimonio è costituito:
a. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
b. dagli avanzi netti di gestione;
c. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti nonché da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone giuridiche.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a. dalle quote associative;
b. dai contributi di enti pubblici e privati, di associazioni e di terzi in genere;
c. dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
d. dalle donazioni e lasciti testamentari;
e. dai rimborsi derivanti da convenzioni;
f. dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali previste dal D.M. 25.05.1995.
Tutte le entrate sono finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota associativa.
I versamenti sono sempre a fondo perduto e, come tali, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso; pertanto non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’associazione nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione, né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione.
Qualsiasi versamento non crea altri diritti di partecipazione e pertanto non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Art. 16 – Bilancio di esercizio
L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio e termine, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio direttivo predispone, a cura del tesoriere, il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno trascorso e il bilancio preventivo di quello in corso, da sottoporre al voto dell’assemblea dei soci.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.
Art. 17 – Scioglimento
L’associazione può essere sciolta solo dall’assemblea dei soci, con maggioranza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento, l’assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Art. 18 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile, alla L. n. 266/1991 ed alle altre leggi vigenti in materia di associazioni.